COMUNICATO IN MERITO AGLI ARTICOLI APPARSI SU “QUOTIDIANO SANITÀ” E “ONLINE-NEWS”

A seguito degli articoli apparsi sui quotidiani online “Quotidiano Sanità” e “Online-News” e in relazione a quanto denunciato negli stessi dalle OO.SS. FLP, FIALS, SI CEL, NURSING UP e UGL la Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea ritiene opportuno precisare quanto segue.

1) ASSEMBLEA SINDACALE
In merito all’affermazione contenuta nell’articolo apparso su Online-news del 14/01/2016, secondo cui “nonostante le difficoltà riscontrate sia per la concessione di un’aula molto piccola da parte dell’Azienda sia per lo slittamento di un’ora deciso all’ultimo minuto”, si precisa che riguardo alla richiesta, formulata da FIALS, FLP e SI CEL in data 05/01/2016 (ed integrata il 07/01/2016 con nota a firma UGL) di un’assemblea da tenersi il 13/01/2016, quest’Azienda ha risposto in data 08/01/2016 mettendo tempestivamente a disposizione l’aula H, avente una capienza di 120 posti, a partire dalle ore 14.00 anziché dalle 13.00 - come richiesto - causa indisponibilità dell’aula medesima per quell’orario, per complessive ore 2.30, come da richiesta di cui alle suddette note. Quanto sopra smentisce ampiamente quanto affermato nell’altro articolo del 19/01/2016, apparso su Quotidiano Sanità, ovvero che quest’Azienda avrebbe tentato di ostacolare la riuscita dell’evento. Appare inoltre del tutto infondata l’affermazione, in coda all’articolo stesso, secondo cui i lavoratori avrebbero partecipato massicciamente all’incontro “nonostante i tentativi datoriali e dei confederali di boicottare l’assemblea”.

Riguardo all’affermazione secondo cui una parte del personale non sarebbe stata autorizzata a partecipare alla riunione di cui sopra, si tiene a precisare che in caso di assemblea sindacale in Azienda, a tenore della contrattazione collettiva nonché dell’art. 12.2 del Regolamento aziendale sulle relazioni sindacali sottoscritto il 28/03/2011, “durante lo svolgimento delle assemblee sono garantiti i servizi minimi essenziali con i contingenti di personale determinati negli accordi decentrati”.

2) ORARIO DI LAVORO E FASCE
Appaiono inoltre proditorie e gratuite le accuse secondo cui in materia di orario di lavoro e di attribuzione delle fasce economiche i lavoratori dovrebbero “subire passivamente le decisioni dall’alto senza consultazione alcuna”; si rammenta che l’emanazione dei relativi accordi o regolamenti nelle materie di cui sopra è frutto di una serie di incontri di tavoli tecnici organizzati contestualmente dalla parte pubblica e da quella sindacale, ai quali peraltro sedevano due dei sindacalisti firmatari degli articoli citati.

Circa le contestazioni sull’orario di lavoro corre l’obbligo rammentare che dal 25/11/2015, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 della L. 161/2014, sono cessati gli effetti della deroga al D. Lgs. 66/2003, per cui è tornato vigente l’art. 7 secondo il quale “Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità”; con nota n. 582900 del 29/10/2015 la Regione Lazio, nel dettare disposizioni in materia, prima fra tutte quella secondo cui il riposo giornaliero di 11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore decorre dall’inizio dell’attività, imponeva alle Aziende sanitarie che avessero stipulato accordi integrativi aziendali o assunto provvedimenti che disciplinassero i riposi e l’orario di lavoro difformemente da quanto previsto dagli artt. 4 e 7 del D. Lgs. 66/2003, ad adottare tutte le misure organizzative idonee ad assicurare il funzionamento dei servizi e l’erogazione delle prestazioni assistenziali.
Al fine di addivenire ad un accordo maggiormente condiviso sul punto, l’Azienda ha anche in quest’ambito provveduto ad istituire un apposito tavolo tecnico che ha lavorato sull’argomento per tutto il mese di dicembre; relativamente all’affermata negazione del riconoscimento del buono pasto nel turno notturno si rappresenta che tale richiesta, formulata in sede di tavolo tecnico, non è stata respinta ma è stata invece proposta come punto all’O.d.G. del prossimo incontro di contrattazione integrativa aziendale; per far fronte alla forte ed ormai nota carenza organica, l’Azienda ha altresì provveduto a richiedere in Regione apposite deroghe per l’assunzione di personale e al momento sta inoltre procedendo ai colloqui selettivi per l’assunzione di n. 10 infermieri a tempo determinato in occasione del Giubileo Straordinario.
Si precisa che l’accordo in materia di orario di lavoro sottoscritto il 30/12/2015 non è immutabile, dal momento che lo stesso ha carattere sperimentale e allo scadere del 4° mese dalla sottoscrizione lo stesso si intenderà disapplicato. A tal fine sarà premura dell’Azienda convocare nuovamente il tavolo tecnico onde addivenire ad una soluzione condivisa.

Circa l’affermazione, contenuta nell’articolo apparso su Online-News, secondo cui le fasce “andrebbero attribuite a tutti i lavoratori (…)” è quasi superfluo richiamare l’art. 23 del D. Lgs. 150/2009 il quale prevede che “Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
Al riguardo corre l’obbligo di puntualizzare che all’apposito tavolo tecnico istituito per la revisione del Regolamento per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 2015 hanno preso parte due dei sindacalisti firmatari degli articoli citati. Trattasi di un pre-accordo e che il predetto Regolamento andrà sottoposto al prossimo incontro di contrattazione collettiva aziendale.

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